Statuto

Art. 1
La commissione scolastica dei genitori italiani di Winterthur, in seguito qui denominata
commissione, è stata fondata su iniziativa del comitato cittadino delle organizzazioni italiane di Winterthur il 12 dicembre 1969 e diviene con l’approvazione di questo statuto un’organizzazione autonoma con sede a Winterthur.
Art. 2
La commissione ha il compito di difendere gli interessi degli scolari italiani che frequentano la scuola materna e le scuole d’obbligo del comune di Winterthur. Se necessario la commissione difenderà anche gli interessi degli scolari che frequentano le scuole o il ginnasio. Gli interventi della commissione avvengono indistintamente nelle
scuole a carattere pubblico e nelle scuole a carattere privato. La commissione informa la popolazione italiana su strutture, regolamenti e legislazioni della scuola indigena. Essa incoraggia con fermezza l’integrazione degli scolari italiani in tutto il
campo della scuola locale. Parallelamente la commissione sostiene e promuove tutti gli interventi destinati alla conoscenza, alla diffusione e all’insegnamento della lingua e cultura italiana diretti a favore degli scolari italiani. La commissione collabora con gli enti e con le autorità, sia italiani sia locali, responsabili dell’istruzione e della formazione scolastica e professionale degli scolari italiani di Winterthur.
Art. 3
L’assemblea generale dei genitori italiani di Winterthur, in seguito qui denominata assemblea, è formata dai cittadini italiani residenti a Winterthur che siano maggiorenni secondo la legislazione italiana.
L’assemblea è presieduta dal presidente in carica o uscente della commissione o da un
membro della commissione designato dal presidente. Il segretario della commissione funge da segretario. L’assemblea elegge a maggioranza semplice da 8 fino a 12 membri e 2 revisori dei conti per il periodo di gestione di due anni. I revisori dei conti non possono essere membri della commissione. L’assemblea approva a maggioranza assoluta dei votanti la relazione sull’attività e la relazione contabile della commissione.

Art. 4 (Versione 2023)

La commissione si riunisce ogni volta che gli affari lo richiedono. Ciascun membro della commissione può chiedere la convocazione di una riunione, motivandone la richiesta.
I membri della commissione eleggono a maggioranza assoluta dei votanti durante la prima riunione della gestione il presidente, il vicepresidente, il segretario e il cassiere. In caso di vacanza prolungata di uno dei suddetti membri la commissione elegge dei membri sostitutivi con il procedimento sopra indicato. Le dimissioni dei membri avvengono per iscritto con un preavviso di almeno un mese. La commissione può deliberare se la metà dei membri è presente. Tutte le decisioni della commissione sono prese con votazione dei membri presenti della commissione a maggioranza assoluta dei votanti. La commissione può invitare alle sue riunioni, anche regolarmente, collaboratori esterni di sua scelta. Il presidente partecipa alle votazioni della commissione solo quando si verifichi parità di voti. La commissione ha l’obbligo di convocare a fine gestione entro la fine di giugno l’assemblea generale dei genitori.

Art. 4 (Versione 2002)

La commissione è convocata dal presidente o in caso d’impedimento di questi dal
vicepresidente o dal segretario con invito scritto almeno una settimana prima della data
fissata, eccetto in casi urgenti. La prima riunione di una gestione è convocata dal presidente uscente della commissione al massimo 3 settimane dopo l’assemblea.
Fino a quel momento rimane in carica la commissione della gestione precedente.
La commissione si riunisce almeno una volta al mese e ogni qualvolta la situazione lo renda necessario. I membri della commissione eleggono a maggioranza assoluta dei votanti durante la prima riunione della gestione il presidente, il vicepresidente, il segretario e il cassiere. In caso di vacanza prolungata di uno dei suddetti membri la commissione elegge dei membri sostitutivi con il procedimento sopra indicato. Le dimissioni dei membri avvengono per iscritto con un preavviso di almeno un mese. La commissione può deliberare se la metà dei membri è presente. Tutte le decisioni della commissione sono prese con votazione dei membri presenti della commissione a maggioranza assoluta dei votanti. La commissione può invitare alle sue riunioni, anche regolarmente, collaboratori esterni di sua scelta. Il presidente partecipa alle votazioni della commissione solo quando si verifichi parità di voti. La commissione ha l’obbligo di convocare a fine gestione entro la fine di giugno l’assemblea generale dei genitori.)
Art. 5
La commissione richiede contributi finanziari per il proprio funzionamento alle organizzazioni e agli enti pubblici e privati italiani e svizzeri. Ogni spesa eccedente l’ordinaria amministrazione deve essere deliberata dalla commissione.
I membri della commissione e i collaboratori esterni svolgono la loro attività in seno alla
commissione senza pretesa di remunerazione: la commissione rimborsa solo spese
effettivamente sostenute a vantaggio esclusivo della sua attività.
Art. 6
Questo statuto può essere modificato dall’assemblea generale con la maggioranza dei due terzi dei presenti con diritto di voto.
Art. 7
Per gli impegni presi dalla commissione è esclusa ogni responsabilità personale dei suoi
membri. La commissione risponde direttamente con i suoi capitali.
Art. 8
In caso di scioglimento della commissione valgono le condizioni generali del codice civile
svizzero. Gli eventuali attivi della commissione vanno in questo caso devoluti a favore di
istituti di beneficenza attivi nel campo giovanile. La commissione prima di sciogliersi stabilirà a favore di quali istituti.

La revisione dellol statuto è stato approvata dall’assemblea generale ordinaria dei genitori italiani di Winterthur il 2 giugno 2023.

La presidente
della commissione dei genitori italiani di Winterthur, 2 giugno 2023
Concetta Mazzeo